Art. 187 Cds - Guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope

17 aprile 2025

Da alcune settimane in molti stanno chiedendo informazioni sulla nuova legge che ha modificato l'art. 187 Cds, eliminando il parametro clinico dell'alterazione psicofisica, e introducendo la punizione della guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, a prescindere da un effettivo stato di alterazione.

 

Cosa si intende per “dopo aver assunto”?

 

La nuova norma, prevede che ci sia una correlazione temporale tra l'assunzione e la guida, che si concretizza in una perdurante influenza della sostanza stupefacente o psicotropa in grado di esercitare effetti negativi sull'abilità alla guida.

Ciò comporta che l'accertamento del reato presuppone che vengano eseguite analisi strumentali di tipo tossicologico su campioni di liquidi biologici che siano capaci di circoscrivere l'assunzione della sostanza in un periodo temporale definito.

 

In altre parole, occorre provare che la sostanza stupefacente o psicotropa sia stata assunta in un periodo di tempo prossimo alla guida del veicolo, tale da far presumere che la sostanza produca ancora i suoi effetti nell’organismo durante la guida.

 

Pertanto, la presenza dei principi atti delle sostanze stupefacenti o psicotrope deve essere determinata unicamente attraverso analisi di campioni ematici e del fluido del cavo orale, uniche matrici biologiche nelle quali la presenza di molecole o metaboliti attivi costituisce indice di una persistente attività della sostanza, in grado di influire negativamente alla guida.

 

Ciò in quanto la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e/o loro metaboliti nelle urine non può essere indicativa di una intossicazione in atto, ma al massimo, può rappresentare il presupposto per un accertamento più approfondito.

 

Come avviene il controllo?

 

Esistono diversi tipi di controllo

1) Vi è una prima verifica preliminare, eseguita anche con apparecchi portatili, o test salivari di primo livello, che accertano l'assunzione di sostanza.

2) Se la prima verifica dà esito positivo, o se le forze dell'ordine hanno fondato sospetto che il guidatore abbia assunto droghe, viene effettuato un secondo controllo più approfondito; vengono prelevati due campioni di fluido del cavo orale che verranno sottoposti ad un'analisi di secondo livello presso centri pubblici o autorizzati.

3) Nel caso questi test non siano disponibili, il conducente verrà accompagnato in una struttura sanitaria per esser sottoposto ad un prelievo ematico.

 

Se i risultati degli accertamenti non sono immediatamente disponibili, ma gli accertamenti preliminari hanno dato esito positivo, viene disposta la sospensione cautelare della ptente per un periodo massimo di 10 giorni.

 

 

 

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