CYBERBULLISMO

28 agosto 2020

 

CYBERBULLISMO – GUIDA PRATICA

 

COS'E'

La Legge n. 71 del 2017 definisce il cyberbullismo come “Qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.

 

CARATTERISCTICHE

Il cyberbullismo possiede una serie di caratteristiche specifiche: il cyberbullo è sempre presente sulle varie tecnologie usate,opera nell'anonimato,l'aggressione è volontaria e la portata dell'azione è diffusa, in quanto i messaggi e i materiali inviati sono trasmessi, ritrasmessi e amplificati oltre la cerchia dei conoscenti.

Altro fenomeno tipico del cyberbullismo è la minimizzazione (etichettare i gesti come “uno scherzo”) e la corresponsabilità (“Lo facevano tutti” oppure “Io ho solo condiviso un messaggio non mio”).

Altro elemento caratteristico è la popolarità: postare un video pubblicizza le proprie azioni alimentando popolarità e leadership.

TIPOLOGIA DI CYBERBULLISMO

Esistono diversi tipi di azioni, che possono essere così classificate:

  • Flaming: è l’offesa, pura e semplice, fatta sui social pubblici e spesso volgare, magari scritta tra i commenti del tuo diario di Facebook o in un forum, un gruppo di discussione online. Il cyberbullo, in questo caso, cerca di tapparti la bocca ricoprendoti di insulti, magari per far ridere… gli altri. i.

  • Impersonation:  è il furto di identità. Il cyberbullo si spaccia per te (ad esempio, creando un tuo falso profilo su Facebook o una falsa e-mail) e spedisce ai tuoi amici messaggi con il tuo nome, in modo da farti fare la figura dello stupido e rovinare la tua reputazione.

  • Trickery: significa inganno, ed è uno degli attacchi più subdoli: da solo o con un complice, il cyberbullo conquista la tua fiducia (magari proprio offrendoti il suo aiuto per non subire più prepotenze!), per poi pubblicare online tutto quello che vi siete detti, ridendoci su .

  • Cyberstalking: è un incessante fuoco di minacce e insulit, che punta a spaventare la vittima con minacce, anche di violenza fisica..

  • Doxxing: è la diffusione via internet di dati personali e sensibili

  • Denigration: insultare mettendo in giro voci e pettegolezzi, spesso inventati. Lo scopo è rovinare la tua reputazione .

  • Cyberbashing: è quando un gruppo di ragazzi maltratta o picchia un coetaneo, ma si aggiunge qualcuno che riprende il tutto facendo un video dell’aggressione e pubblicandolo su internet.

  • Harassment: prendere di mira qualcuno ogni tanto.



COME DIFENDERSI

Quando si è vittima di cyberbullismo la prima forma di tutela consiste nell'inviare al gestore del sito internet o del social network (ad esempio, facebook o instagram) una richiesta di immediato oscuramento, rimozione o blocco dei contenuti lesivi.

Se la vittima ha compiuto 14 anni può presentare la richiesta personalmente, altrimenti è necessaria la partecipazione dei genitori. Di norma il materiale offensivo non dovrebbe essere cancellato ma soltanto oscurato, in modo da poter recuperare i dati se richiesti dalle Autorità.

Nel caso in cui il responsabile del sito non provveda a rimuovere i contenuti offensivi entro quarantotto ore, si può fare reclamo al Garante della Privacy, che provvederà entro i successivi due giorni.

LA TUTELA PREVENTIVA: OBBLIGHI PER LA SCUOLA

Le scuole hanno il compito di promuovere l’educazione all’uso consapevole della rete internet e l’educazione ai diritti e ai doveri legati all’utilizzo delle tecnologie informatiche.

L'educazione è trasversale alle discipline del curricolo e può concretizzarsi tramite appositi progetti, aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione ed elaborati singolarmente o in rete, in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti.

Più in particolare la legge prevede che, al fine di prevenire e contrastare il fenomeno del cyberbullismo nelle scuole, operatori scolastici e forze dell’ordine debbano seguire un preciso corso di preparazione. Nello specifico, è prevista: la formazione del personale scolastico, con la partecipazione di un proprio referente per ogni autonomia scolastica; la promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonché di ex studenti che abbiano già operato all’interno dell’istituto scolastico in attività di prevenzione e contrasto del cyberbullismo nelle scuole; misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti. Ogni istituto scolastico, poi, deve individuare la figura di un coordinatore delle iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo messe in atto dalla scuola. Tale figura è il referente di Istituto, che ha il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo. A tal fine, può avvalersi della collaborazione delle Forze di polizia e delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile del territorio.

La scuola, inoltre, nella persona del dirigente scolastico, deve informare tempestivamente, qualora venga a conoscenza di atti di cyberbullismo che non si configurino come reato, i genitori dei minori coinvolti (o chi ne esercita la responsabilità genitoriale o i tutori).

Il dirigente attiva, nei confronti dello/gli studente/i che ha/hanno commesso atti di cyberbullismo, azioni non di carattere punitivo ma educativo.

Regolamento di Istituto e Patto Educativo di Corresponsabilità vanno integrati con specifici riferimenti a comportamenti di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari. Queste ultime devono essere proporzionate alla gravità degli atti compiuti.

La scuola, e quindi dirigente e insegnante che abbiano assistito ad episodi di cyberbullismo, hanno l'obbligo di avvisare tempestivamente la famiglia della vittima.

 

DIFENDERSI DAL CYBERBULLISMO: ASPETTI AMMINISTRATIVI

La vittima e i genitori possono procedere in via amministrativa, come per lo stalking, e chiedere al questore l'ammonimento nei confronti dell’autore dell’atto di cyberbullismo. Si può fare se questo ha più di 14 anni e non si è proposta querela per gli stessi fatti.

Il questore, esaminati gli atti, può convocare il responsabile e ammonirlo. Al compimento della sua maggiore età l'ammonimento si estingue.

 

DIFENDERSI DAL CYBERBULLISMO: ASPETTI PENALI

L’altra via prevede la denuncia all'autorità per una tutela penale.

Gli atti di bullismo, infatti a volte integrano ipotesi di reato, che si differenziano a seconda delle condotte: tra i reati più frequenti si ha: la diffamazione (art. 595 cp), la minaccia (art. 612 cp), le molestie (art. 660 cp), lo stalking (art. 612 bis cp), la diffusione di dati personali (art. 167 e 167 bis D.Lgs 196/2003).

 

RESPONSABILITA' DEI GENITORI

Nel caso di episodi di cyberbullismo, pure se commessi a scuola, la responsabilità non è sempre e solo dell'Istituto, cui i ragazzi sono affidati, ma può permanere una responsabilità a carico dei genitori del cyberbullo minore per culpa in educando, per non aver fornito una corretta educazione al minore.



 

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