
Si tratta del provvedimento emanato dal questore territorialmente competente con il quale viene inibito alle persone ritenute pericolose, per un periodo da uno a cinque anni, di accedere a determinate manifestazioni sportive.
Presupposti per l'applicazione sono: a) essere stati denunciati o condannati, anche non via definitiva nel corso degli ultimi 5 anni per alcuni reati gravi (ad esempio: art. 4 l. 110/75, art. 6 ter l. 401/89, delitti contro l'ordine pubblico); b) l'aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive; c) l'aver, nelle medesime circostanze, incitato, inneggiato o indotto alla violenza; d) l'avere tenuto, anche all'estero, una condotta, sia singola che di gruppo, evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o a creare turbative per l'ordine pubblico.
DASPO CON OBBLIGO DI FIRMA
Per una maggiore efficacia del provvedimento, il daspo può essere accompagnato dall’obbligo, per il suo destinatario, di recarsi a firmare presso le forze dell’ordine durante lo svolgimento della manifestazione inibita.In quest’ultimo caso (cioè, nell’ipotesi di daspo con obbligo di firma), poiché il provvedimento assomiglia in tutto e per tutto ad una misura cautelare vera e propria, il daspo deve essere comunicato dal questore alla Procura della Repubblica; entro quarantotto ore, poi, l’obbligo di firma imposto dal daspo deve essere convalidato dal giudice per le indagini preliminari del tribunale territorialmente competente.
La convalida del daspo deve riguardare solamente la parte concernente l’obbligo di firma: di conseguenza, qualora il g.i.p. dovesse ritenere di non convalidare tale obbligo, resterebbe comunque il divieto di accesso alle manifestazioni sportive imposte dal daspo.
In caso di daspo con obbligo di firma le richieste di modifica o revoca andranno chieste al Giudice per le indagini preliminari competente.
DASPO DI GRUPPO
In base all'art. 6 L. 401/89 il daspo può essere comminato anche ad un gruppo di tifosi quando sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto, anche all'estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui alla lettera a)
DASPO FUORI CONTESTO
Può essere cioè applicato per una serie di reati, tra cui associazione di tipo mafioso, estorsione, incendio, rapine, spaccio di stupefacenti e rissa, indipendentemente dal fatto che sia stato commesso in occasione, o a causa, di manifestazioni sportive.
Con questo tipo di divieto, l’accesso negli stadi sarà negato agli appartenenti alla criminalità organizzata o a quelli dediti a pericolosi reati, con l’obiettivo di contenere ulteriormente la contiguità tra criminalità comune e tifoserie violente.
SANZIONI
La durata del DASPO non può essere inferiore ad 1 anno e superiore a 5 anni.
In caso di daspo di gruppo la durata non può essere inferiore a 3 anni per chi assume la direzione del gruppo.
Per i recidivi, è sempre disposto l'obbligo di firma e la durata non può essere inferiore a 5 anni e superiore a 10 anni.
L'obbligo di firma inoltre è applicata anche quando risulta la violazione al Daspo; in tal caso la durata può essere estesa fino a 8 anni.
IMPUGNAZIONE
Contro il Daspo si può proporre ricorso al Tar, contro il daspo con obbligo di firma si può proporre ricorso in Cassazione.
E' sempre ammessa la richiesta di modifica o revoca
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