GUIDARE DOPO AVER FUMATO UNA “CANNA” E' REATO?
08 febbraio 2021

Con la sentenza n. 3900/2021 la Corte di Cassazione torna sul tema della guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di stupefacenti affermando che, ai fini della sussistenza del reato, non è sufficiente l'esito positivo delle analisi del sangue, ma occorre anche accertare attraverso l'esame di segnali esteriori, che il soggetto si trovi in uno stato di alterazione tale da rendere pericolosa la guida.
Detto altrimenti, non è sufficiente che "l'agente si sia posto alla guida del veicolo subito dopo aver assunto droghe ma è necessario che egli abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione".
Risulta quindi evidente che la “distinzione fra lo stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacente (articolo 187 Cds) e la guida sotto l'influenza dell'alcool (186 Cds), risiede tanto nell'indifferenza alla quantità di sostanza assunta, (che invece determina la diversa sanzione nell’ipotesi dell'alcool) quanto nella rilevanza dell'alterazione psicofisica causata dall'assunzione di droga”.
Pertanto, per accertare lo stato di alterazione psicofisica non è sufficiente l'analisi dei dati biologici, rilevabili attraverso specifici accertamenti medico-sanitari, ma occorre valutare anche i dati sintomatici riscontrabili al momento del fatto in grado di creare pericolo o intralcio alla circolazione, non essendo la mera alterazione di per sè punibile, se non derivante dall'uso di sostanza, nè essendo tale il semplice uso non accompagnato da alterazione
La Corte di Cassazione, nel caso esaminato, dichiara carente la motivazione della Corte territoriale perchè omette ogni approfondimento sullo stato di alterazione psico-fisica, limitandosi alla constatazione da parte degli agenti, del sintomo del rossore degli occhi, mentre l'alterazione deve implicare una modifica comportamentale che renda pericolosa la guida dei veicoli, diminuendo l'attenzione e la velocità dell'alterazione.
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