LO STALKING E LA TUTELA DELLA VITTIMA

16 aprile 2021

LO STALKING

L'art. 612 bis del codice penale disciplina il reato di atti persecutori (STALKING) che consistono in una serie di atteggiamenti tenuti da un individuo, detto stalker, che affliggono un’altra persona, perseguitandola, generandole stati di paura e ansia, arrivando fino alla compromissione dello svolgimento della normale vita quotidiana.

Le condotte devono essere ripetute nel tempo e possono consistere in messaggi, telefonate, biglietti, scritte sui muri o danneggiamento di auto o altri beni, pedinamenti, minacce scritte e verbali, fino ad arrivare a vere proprie aggressioni fisiche.

Essenziale per la configurabilità del reato è la reiterazione della condotta, per la cui configurabilità è sufficiente il verificarsi anche di due soli episodi, nonchè la produzione di uno stato d'ansia e paura o di un fondato timore per la propria incolumità che comporta un'alterazione delle proprie abitudini di vita.

LA TUTELA PENALE DELLA VITTIMA

Per attivare la tutela dell'incolumità della vittima non è necessario che si sia verificato un danno, essendo sufficiente che le condotte mettano solo in pericolo l'integrità psico-fisica della vittima.

Con la legge n. 69/2019 (Codice Rosso) sono state introdotte modifiche procedurali per garantire una risposta più immediata a tutela delle vittime, e l'adozione più celere di provvedimenti a protezione delle vittime.

L’art. 612-bis cp prevede per il reato una pena da un anno a sei anni e sei mesi. Vengono poi indicate due circostanze aggravanti: al secondo comma ” la pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa”, mentre al terzo comma ” la pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata”.

Il reato è procedibile a querela della persona offesa; il termine per proporre la querela è di 12 mesi. La remissione della querela può avvenire soltanto in sede processuale, salvi i casi in cui è irrevocabile. Si procede invece d'ufficio se il fatto è commesso a danno di minore, di un disabile, se è connesso con altro reato per il quale si procede d'ufficio, o per fatti commessi dopo l'ammonimento del Questore.

Al fine di assicurare una tutela più ampia alle vittime di stalking, oltre all'adozione delle misure cautelari ordinarie (custodia cautelare in carcere, arresti domiciliari, divieto di dimore), è prevista l'adozione anche della misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, ex art. 282 ter c.p.p.. Tale tipologia di misura cautelare può avere ampia portata e prevedere anche il divieto“di non avvicinarsi a luoghi determinati, abitualmente frequentati dalla persona offesa, ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa”, oppure, in caso di ulteriori necessità cautelari, “di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dai prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva”.

Ulteriore prescrizione applicabile consiste nel divieto per lo stalker di “comunicare, attraverso qualsiasi mezzo” con le vittime.

Ulteriore strumento di tutela cui può far ricorso la vittima è la richiesta di ammonimento del Questore, che consiste nell'invito formalizzato allo stalker di porre fine alle condotte persecutorie.

Con l'ammonimento possono essere adottate ulteriori prescrizione dal Questore quali sospensione all'autorizzazione detenere armi, nonché un aumento di pena nel caso non ponga fine alle persecuzioni.

Nel successivo procedimento penale la vittima potrà costituirsi parte civile per richiedere il risarcimento del danno derivante dalla condotta dello stalker.

Sono risarcibili sia i danni materiali, tipo il danneggiamento di beni di proprietà (automobili o arredi della casa), sia il danno morale, che può essere liquidato in via equitativa dal Giudice.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Infine ai sensi del'art. 76 comma 4 ter del DPR 115/2002 la persona offesa dal reato di stalking, può essere ammessa al patrocinio a spese dello stato anche in deroga ai limiti di reddito previsti dalla norma

Archivio news

 

News dello studio

apr17

17/04/2025

Art. 187 Cds - Guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope

Art. 187 Cds - Guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope

Da alcune settimane in molti stanno chiedendo informazioni sulla nuova legge che ha modificato l'art. 187 Cds, eliminando il parametro clinico dell'alterazione psicofisica, e introducendo la punizione

mar26

26/03/2025

BULLISMO SULLO SCUOLABUS. CHI RISPONDE DEI DANNI?

BULLISMO SULLO SCUOLABUS. CHI RISPONDE DEI DANNI?

  Se si verificano episodi di “bullismo”, o comunque episodi violenti che causano lesioni, su uno scuolabus gestito dal Comune, la responsabilità per i danni cagionati è

mar26

26/03/2025

LE BABY GANG

LE BABY GANG

  La devianza giovanile è un problema sociale che esiste da sempre, e che di recente si manifesta in maniera più massiccia, attraverso gruppi di adolescenti che si uniscono e si strutturano

News Giuridiche

mag9

09/05/2025

Detenzione abusiva di arma da sparo: occorre l'autonoma disponibilità da parte dell'agente

Per la configurabilità del reato è necessaria

mag9

09/05/2025

Sub-responsabili del trattamento e obblighi del GDPR

Il Garante spagnolo per la protezione dei