REVENGE PORN

28 maggio 2019

Il nuovo DDL in fase di approvazione prevede l'introduzione nel codice penale dell'art. 612 ter:
Art. 612-ter c.p. (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5.000 a 15.000 euro.
2. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o il video li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.
3. La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.
4. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.
5. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d’ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio. 
La norma ha l'evidente fine di contrastare la violenza di genere, non solo fisica ma anche morale, motivo per cui viene inserita subito dopo l'art. 612 bis (stalking) 
Nel primo comma si punisce la condotta di chi, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate.
Resta esclusa la mera detenzione del materiale ad uso strettamente personale. Nel caso invece in cui il soggetto abbia ricevuto le immagini o il video volontariamente dalla stessa vittima, si dovrebbe rientrare nel secondo comma.
Alcuni dubbi possono sollevarsi sul significato dei termini “contenuto sessualmente esplicito”, eccessivamente generico, e sul “consenso”, cioè se debba essere esplicito, implicito o presunto, e sulla capacità di prestare il consenso (il minore non può mai rilasciare tale consenso).

Il secondo comma è quello che desta maggior perplessità: si riferisce a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o il video li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.
È quindi richiesto il dolo specifico ovvero l'intenzione di arrecare direttamente danno al soggetto ritratto. Soltanto l'applicazione concreta della norma potrà tracciare i confini della punibilità.
Nel terzo e quarto comma sono previste delle aggravanti, mentre nel quinto è indicato il termine di 6 mesi per la proposizione della querela, revocabile solo processualmente, e i casi in cui si procede d'ufficio.

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