
Premessa
Uno dei motivi di maggior contrasto tra i genitori (separati e/o divorziati) riguarda la ripartizione delle spese straordinarie dei figli, non identificate dal legislatore e che si collocano al di fuori dell'assegno di mantenimento, ma conseguenti al dovere di entrambi i genitori di "mantenere, istruire ed educare i figli".
La distinzione tra le spese ordinarie e straordinarie rileva soprattutto per quanto riguarda le modalità di contribuzione da parte di ciascun genitore, in merito alla necessità o meno di una preventiva concertazione tra le parti sulla spesa da affrontare.
La differenza tra spese ordinarie e straordinarie.
In assenza di indicazioni fornite dal legislatore, la giurisprudenza ha qualificato come:
- spese ordinarie (ricomprese nell'assegno di mantenimento): quelle spese destinate a soddisfare i bisogni e le normali esigenze di vita quotidiana della prole (ad esempio l'acquisto dei medicinali da banco; il vitto, il parrucchiere, le visite di controllo routinarie;la ricarica del cellulare, il trasporto urbano, l'abbigliamento).
- spese straordinarie (ovvero quelle che solitamente vengono poste dal Giudice a carico di entrambi i genitori in percentuali variabili): tutti gli esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, non ricorrenti, non quantificabili e determinabili in anticipo, ovvero di apprezzabile importo rispetto al tenore di vita della famiglia e alle capacita` economiche dei genitori (ad esempio le rette di scuole private, le ripetizioni, i viaggi di istruzione organizzati dalla scuola; i centri estivi, i viaggi di istruzione o le vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, l'acquisto della macchina o del motorino, le spese per l'attività sportiva, quelle per interventi chirurgici, per l'oculista o il dentista, per visite specialistiche).
Spese straordinarie e preventivo accordo
Un'altra questione che è stata a lungo dibattuta è se le spese straordinarie dei figli debbano essere sempre e comunque concertate preventivamente dai genitori, tema che vede sempre più spesso insorgere conflitti tra genitori che hanno anticipato una spesa e si vedono negato il rimborso.
La giurisprudenza è intervenuta anche su questo punto, facendo richiamo al criterio guida del “prevalente interesse del minore”
In altri termini, se si tratta di spesa necessaria, indifferibile, urgente e/o fondamentale per l'interesse e le esigenze del figlio, l'intesa preventiva non è richiesta. (Cass. n. 16175/2015).
Il Giudice, chiamato a valutare se la spesa sia da rimborsare o meno, dovrà verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore, mediante la valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità per il minore e della sostenibilità della stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori.
Pertanto in tema di spese straordinarie, prevale l'interesse del minore rispetto all'obbligo di concertazione, dal momento che l'opposizione di un genitore non può «paralizzare» l'adozione di un'iniziativa fondamentale che riguardi la vita del figlio, specie se di rilevante interesse.
Tuttavia non sempre tale criterio è stato ritenuto attendibile; non sono mancati anche orientamenti più “rigidi” che non hanno ritenuto vincolante il criterio del superiore interesse del minore stabilendo che ogni spesa di natura straordinaria debba comunque essere sempre concordata tra i genitori al fine di evitare eventuali fonti di contenzioso tra loro, anche e soprattutto richiamando l'art. 337 ter cc secondo cui le “decisioni di maggior interesse per i figli” debbano essere assunte di comune accordo, rendendo necessario per tali decisioni un dovere di consultazione reciproca e preventiva
I Protocolli dei Tribunali e la loro efficacia.
Vista la crescente conflittualità in ordine alla ripartizione delle spese, i Tribunali in accordo con i Consigli dell'Ordine hanno predisposto degli specifici Protocollifinalizzati a fornire un elenco quanto più dettagliato di quelle che sono da considerarsi spese straordinarie (con o senza necessità di preventivo accordo) e quelle che invece sono da ritenersi già coperte dall'assegno.
Tali Protocolli, la cui finalità è quella di fornire delle linee guida agli operatori per diminuire il contenzioso, individuando con chiarezza le tipologie di costi cui sono tenuti a contribuire entrambi i genitori, non hanno autonomamente efficacia vincolante.
Tali documenti assumono valore giuridicamente vincolante solo quando il Giudice lo condivide e lo richiama espressamente nel suo provvedimento, o quando le parti (in caso di separazione consensuale o divorzio congiunto) vi aderiscano espressamente richiamando il protocollo nell'accordo raggiunto.
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